Con un comunicato l'INPS ha annunciato che è disponibile il servizio online per la richiesta delle domande per l’indennità Covid  per il mese di maggio prevista dal Decreto rilancio (34/2020).

Il bonus ammonta a 1.000 euro e viene riconosciuto a 

  • liberi professionisti, compresi partecipanti a studi associati/società semplice, con partita "attiva" al 19 maggio 2020,ossia la data di entrata in vigore del citato D.L., iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS, non pensionati  in presenza di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (marzo e aprile) 2019; per la domanda  è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l'INPS effettuerà i controlli in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate .
  • collaboratori coordinati e continuativi, iscritti solo alla Gestione Separata INPS,non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020;
  • lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, anche  in somministrazione,che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto dipendente, né di Naspi alla data del  19 maggio 2020.

ATTENZIONE solo i professionisti sono tenuti a ripresentare la domanda ,  anche se l'aveva già presentata a a marzo e aprile.

I co.co.co e i lavoratori stagionali lo riceveranno automaticamente sempre che l'avessero già presentata.

Si ricorda che hanno diritto ad un bonus per maggio pari invece a 600 euro (che verrà riconosciuto automaticamente  ai percettori di marzo/ aprile ) queste altre categorie:

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
  • reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

oppure  anche con requisiti differenti:

  • almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
  • reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
  • assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).

Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e dagli stabilimenti termali con:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori intermittenti con

  • almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori autonomi occasionali  titolari di un contratto autonomo occasionale con:

  • assenza di partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
  • assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Lavoratori incaricati di vendita a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, con:

  • partita IVA;
  • iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
  • assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

La procedura telematica è disponibile  sul sito INPS sia per i privati che i patronati

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