Contributo a fondo perduto: pronto il modello e dal 15 giugno al via le domande

 

Dal 15 giugno, e non oltre il 13 agosto 2020, al via le domande per la richiesta del contributo a fondo perduto per imprese e professionisti (DL Rilancio): le modalità per ottenerlo

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le tanto attese istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio (articolo 25).

Con provvedimento del 10 giugno, l'Agenzia, ha definito tutti i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown dovuto al COVID-19 nonchè, approvato e pubblicato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto", che potrà essere inviato a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020 tramite il canale telematico Entratel (anche avvalendosi di un intermediario) oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, potrà trasmettere l'istanza a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Come richiedere il contributo

L'istanza potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, potrà presentarla a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà utilizzare:

  • un software e il canale telematico Entratel/Fisconline
  • ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione (quadro A - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

I dati da indicare nell'istanza

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisicao persona non fisica, che richiedeil contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono:
    • inferiori o uguali a 400.000 euro,
    • sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
    • oppure sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • l’indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
  • l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
  • l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissionete lematica dell’istanzae l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

L’istanza, inoltre, contiene:

  1. la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 delcitato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103);
  2. nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, la sezione (quadro A del modello) relativa alla dichiarazione antimafia. In tale sezioneè prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo). In alternativa il richiedente può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Tali informazioni sono rese in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  3. la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza.

 

per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.it - 3208163661 - 08741954485

 

 

 

fonte: fiscoetasse

Back to top