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Coronavirus e sostegno all'economia reale: dall'Abi le idicazioni operative al via oggi le domande

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. DL Liquidità) ha previsto la possibilità di erogazione di nuovi finanziamenti bancari per la liquidità garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di Euro), nonché altri interventi quali la concessione di garanzie statali su prestiti bancari attraverso Sace, misure volte a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e l’esportazione, misure di estensione della normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI.

In particolare le misure previste per il Fondo di Garanzia per le PMI riguardano:

Le indicazioni dell'Associazione Bancaria Italiana

L’Associazione Bancaria Italiana in queste ore ha diramato un documento con cui ha dettagliatamente comunicato le modalità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, con una particolare attenzione a quei prestiti bancari di liquidità con garanzia pubblica al 100% da rilasciare nei confronti di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti arti o professioni, della durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi), per un importo massimo di € 25.000 e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

L’inserimento quindi di queste nuove domande potrà avvenire dal giorno 17 aprile 2020.

Per effettuare la richiesta è necessario scaricare e compilare il modulo di richiesta di copertura da parte del Fondo di Garanzia per le PMI scaricabile a questo link o sul sito internet del fondo stesso (www.fondidigaranzia.it) nella sezione modulistica (il modulo è “Allegato 4-bis).

Inoltre è necessario scaricare e compilare il modulo di richiesta di finanziamento della banca scelta dal richiedente, lo stesso reperibile sul sito internet dell’istituto di credito. ABI indica anche una possibile varietà di finalità legate alla richiesta di finanziamento, come ad esempio “acquisto scorte”, “fido a breve termine per anticipo fatture”, “liquidità”. Qualora l’impresa abbia già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” attivati nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 lo deve indicare in apposita sezione del modulo.

Una volta inviata la documentazione alla banca, la stessa provvederà ad inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia delle PMI, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica e la Banca potrà provvedere alla erogazione del finanziamento anche senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di Garanzia.

Importante è capire quanto può potenzialmente erogare l’istituto di credito, ovvero il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario per un importo massimo di € 25.000. Per raggiungere quindi il massimo erogabile, il beneficiario dovrà avere un totale dei ricavi pari ad € 100.000. Se essi sono superiori, viene da sé che l’importo massimo erogabile rimane sempre di € 25.000.

La richiesta, in tali modalità, importi e garanzie, può essere effettuata entro il 31/12/2020. L’importo dei ricavi viene attestato dal richiedente tramite uno dei seguenti documenti, valevoli alla data della richiesta:

Per i soggetti beneficiari costituiti dopo l’1 gennaio 2019 (che potrebbero avere difficoltà ad avere sia l’ultimo bilancio depositato che l’ultima dichiarazione fiscale presentata), si richiede una autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2002 n. 445 oppure la presentazione di idonea documentazione, come ad esempio la dichiarazione annuale IVA comprovante i ricavi stessi. Resta da vedere la reale accelerazione delle erogazioni, dopo la pubblicazione di questo importante documento da parte della Associazione Bancaria Italiana.

 

fonte fiscoetasse.com