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Il Mise pubblica il Decreto con la nuova lista dei codici Ateco delle attività imprenditoriali e industriali considerate essenziali per le quali non vi è obbligo di chiusura

Dopo una lunga trattativa con i sindacati, che contestavano l’eccessiva numerosità delle attività lavorative ammesse a proseguire, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato l’elenco delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020, sostituendolo con l’allegato 1 del Decreto Mise del 25 marzo 2020, che qui pubblichiamo.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto da oggi 26 marzo 2020, e le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per le attività di seguito elencate sono applicate le seguenti ulteriori prescrizioni:

·  le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.