Il Mise pubblica il Decreto con la nuova lista dei codici Ateco delle attività imprenditoriali e industriali considerate essenziali per le quali non vi è obbligo di chiusura

Dopo una lunga trattativa con i sindacati, che contestavano l’eccessiva numerosità delle attività lavorative ammesse a proseguire, il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato l’elenco delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020, sostituendolo con l’allegato 1 del Decreto Mise del 25 marzo 2020, che qui pubblichiamo.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto da oggi 26 marzo 2020, e le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per le attività di seguito elencate sono applicate le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020e di cui all’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

·  le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

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