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A decorrere dal 1 maggio 2015 l’indennità mensile di disoccupazione non verrà più elargita nella forma di Aspi o Mini Aspi ma nella nuova prestazione di assicurazione sociale dell’impiego nominata NASPI, introdotta con il Jobs Act. Questa prestazione a sostegno del reddito sarà rivola esclusivamente ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
REQUISITI
I destinatari della Naspi saranno i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Potranno beneficiare dell’indennità i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, o nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e quelli che abbiano perduto involontariamente il proprio lavoro e che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti:
• siano in stato di disoccupazione;
• possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
• possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
QUANTO SPETTA
La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33:
• se nel 2015 la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro la Naspi è pari al 75% della retribuzione;
• se la retribuzione è superiore a 1.195 euro mensili, la Naspi sarà pari al 75% + il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Ad ogni modo, la Naspi non può superare l’importo massimo di 1.300 euro mensili nel 2015
DURATA
La Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L’indennità viene ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione:
• per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, questa riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
• per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017, la durata di Naspi è limitata a un massimo di 78 settimane.
LA DOMANDA
la domanda deve essere inviata all’INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Naspi sarà erogata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
DECADENZA
La Naspi decade nei casi seguenti:
• perdita dello stato di disoccupazione;
• inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
• inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS;
• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.
COMPATIBILITA’ CON ALTRI LAVORI
Il lavoratore che fruisce della NASPI può trovarsi nella situazione di ricevere offerte di lavoro da parte di imprese oppure essere intenzionato ad intraprendere una nuova attività lavorativa in forma autonoma. In questi casi il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps la nuova attività svolta e il reddito che presume di ottenere dalla stessa. In particolare:
• nel caso di lavoro subordinato: se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione (circa euro 8.000,00) la prestazione decade, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, caso in cui la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. Se il reddito è inferiore, la prestazione resta in vigore, a condizione che il lavoratore comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto;
• nel caso di lavoro autonomo: se il reddito che ne deriva è inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (circa euro 4.800,00) deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La Naspi sarà ridotta all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno
Si segnala che lo svolgimento di lavoro accessorio pagato attraverso “buoni lavoro” (voucher) non incide mai sullo stato di disoccupazione.