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Il decreto Sostegno definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ieri 19 marzo prevede un contributo a fondo perduto in misura superiore a quello previsto nelle prime bozze del decreto.

Questo contributo segue i precedenti ELIMINANDO LA SCELTA DI ASSEGNAZIONE SOLO AD ALCUNI CODICI ATECO che aveva penalizzato alcuni operatori.

Beneficiari del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

Non spetta a

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno, ecco un esempio

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue: 

 

Facciamo un esempio di un soggetto che ha fatturato

ha una differenza annua di 90.000, con una media mensile (90.000/12) di 7.500 euro. 

A questo importo va applicata la percentuale di riferimento secondo le fasce suddette che nel caso di specie sarebbe la seconda pertanto al soggetto spetterebbe un contributo a fondo perduto dato da:

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo  non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto nè inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo  non concorre alla formazione del reddito sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IRAP e puo essere trasformato, a scelta del contribuente in credito di imposta da compensare con altri tributi o contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’istanza va presentata entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di avvio della procedura telematica affidata a SOGEI sui canali dell’agenzia delle entrate.

 

PER INFORMAZIONI CONTATTACI:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - +39 351 6371777 - 0874 686346