Il decreto Sostegno definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ieri 19 marzo prevede un contributo a fondo perduto in misura superiore a quello previsto nelle prime bozze del decreto.

Questo contributo segue i precedenti ELIMINANDO LA SCELTA DI ASSEGNAZIONE SOLO AD ALCUNI CODICI ATECO che aveva penalizzato alcuni operatori.

Beneficiari del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

  • svolgono attività d’impresa
  • arte o professione
  • imprese agricole
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. 

Non spetta a

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

  • Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro. 
  • il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi

Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno, ecco un esempio

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue: 

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Facciamo un esempio di un soggetto che ha fatturato

  • 200.000 euro nel 2019 
  • 110.000 euro nel 2020

ha una differenza annua di 90.000, con una media mensile (90.000/12) di 7.500 euro. 

A questo importo va applicata la percentuale di riferimento secondo le fasce suddette che nel caso di specie sarebbe la seconda pertanto al soggetto spetterebbe un contributo a fondo perduto dato da:

  • euro 7.500*50%=
  • contributo di euro 3.750,00

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo  non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto nè inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo  non concorre alla formazione del reddito sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IRAP e puo essere trasformato, a scelta del contribuente in credito di imposta da compensare con altri tributi o contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’istanza va presentata entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di avvio della procedura telematica affidata a SOGEI sui canali dell’agenzia delle entrate.

 

PER INFORMAZIONI CONTATTACI:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - +39 351 6371777 - 0874 686346

 

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