Le Sezioni Unite hanno di recente preso posizione sulla questione della presupposta decadenza del diritto di detrazione dell’IVA risultante da fatti giuridicamente rilevanti, documentati da regolari fatture passive ordinariamente annotate sui registri IVA e, pertanto, emergenti dalle liquidazioni periodiche, nella particolare ipotesi di omessa presentazione della relativa dichiarazione. Gli Ermellini, sulla scorta di un’attenta analisi ermeneutica del sistema IVA e in affidamento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia comunitaria su contenziosi vertenti sul medesimo oggetto, hanno formulato un principio di diritto per il quale la detrazione dell’imposta non può essere negata al contribuente che, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale, abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. La pronuncia scioglie una diatriba che da anni divide la stessa Corte di Cassazione e che ha visto coinvolta anche l’Amministrazione Finanziaria, la quale, con una visione del tutto parziale, a spregio del principio immanente di neutralità dell’imposta e dei presupposti fattuali e sostanziali per l’esercizio del diritto alla detrazione, ha negli anni più recenti ritenuto inammissibile la detrazione del credito IVA riferito ad un esercizio nel quale la dichiarazione sia stata omessa dal debito d’imposta della dichiarazione successiva, salvo la possibilità per il contribuente di attivare una specifica procedura di cui si dirà intra. La sentenza in commento è quindi l’occasione per fare ordine tra i diversi orientamenti della prassi amministrativa e della giurisprudenza di legittimità che hanno discusso dell’argomento e per trattare della condotta che il contribuente dovrebbe opportunamente assumere in tali circostanze per sanare la propria posizione senza pregiudicare il diritto di detrazione dell’IVA, tanto in fase pre-contenzione, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, che in fase giudiziale, per causa di impugnazione della cartella

 
fonte: fiscal focus
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